L’uffiico scolastico provinciale di Novara aveva escluso parte ricorrente dalle graduatorie di prima fascia del personale ATA nella suddetta provincia e nelle scuole indicate, fondando l’esclusione sulla presunta non validità del del titolo di accesso- diploma di qualifica triennale – conseguito presso l’istituto paritario “Centro Studi Sannitico” di Durrazzano (BN).
La ricorrente si rivolgeva alla sottoscritta avvocata per essere rappresentata in giudizio con ricorso innanzi al tribunale ordinario di Novara, sezione lavoro, per vedersi riconosciuto il diritto all’inserimento nelle graduatorie, nonché farsi accertare la validità del diploma di qualifica triennale conseguito presso il Cantro Studi Sannitico nell’anno scolastico 2012/13.
Orbene, il giudice del lavoro con sentenza n. 211/2022 ha accolto il ricorso dichiarando l’illegittimità del decreto di esclusione e ordinando all’amministrazione scolastica di reinserire la ricorrente nelle predette graduatorie, ritenendo che: “…ma è poi intervenuto il decreto n. 360/11.01.2016 dell’U.S.R. per la Campania che ha riconosciuto la parità ai sensi della legge n. 62/2000 a decorrere dall’a.s. 2012/13 e ciò non può che aver comportato il principale effetto conseguente al riconoscimento della parità scolastica, vale a dire l’abilitazione del CSS a rilasciare sin dall’a.s. 2012/13 titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali”.
Avv. Giovanna Sarnacchiaro