Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di una nostra assistita abilitata all’estero che aveva ottenuto il decreto di riconoscimento subordinato all’espletamento di un tirocinio formativo di durata biennale pari a n. 300 ore cadauno per un totale di 600 ore.
Il giudice amministrativo nell’accogliere il ricorso con sentenza di merito n. 9537 del 7 settembre 2021 evidenzia che: “la previisone di un tirocinio di due anni non appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e e proporzionalità. Nella motivazione del provvedimento, da un lato, non si giustifica e non si esplica l’iter logico seguito dall’Amministrazione per ritenere coerente tale durata e, dall’altro lato, la durata di due anni è quella ordinariamente prevista per conseguire l’abilitazione da parte dei docenti che siano privi di titoli abilitativi. Ne discende che la previsione di un percorso di due anni azzera in sostanza l’esperienza svolta in Romania e, in mancanza di adeguata motivazione sul punto, appare contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve attenersi l’amministrazione nella propria attività peovvedimentale”.
Avv. Giovanna Sarnacchiaro
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