In data odierna, con la sentenza n. 9864/2024 sezione settima, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per il servizio militare presentato dal personale ATA per il riconoscimento del punteggio integrale, anche se svolto non in costanza di rapporto di lavoro.
Il Consiglio di Stato ha specificato che: “…rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della regola costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio enunciata dall’art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui il suo assolvimento «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino».
Avv. Giovanna Sarnacchiaro