Coloro che hanno conseguito il titolo abilitante all’estero devono presentare domanda di riconoscimento al Miur secondo il procedimento previsto dal D.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
La norma prevede che l’autorità competente entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza debba accertare la completezza della documentazione esibita e ove necessario richiedere l’integrazione all’interessato.
E’ previsto, altresì, un termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa entro cui l’autorità competente deve adottare decreto motivato da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Tuttavia. il Miur in violazione della Direttiva 36/2005/CE non ottempera all’obbligo di emettere il decreto di riconoscimento così come previsto dall’art 16 della suddetta direttiva.
Ai sensi dell’art. 2 del C.P.A., “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.
Orbene, l’omessa emanazione del provvedimento finale assume il valore di silenzio inadempimento, in quanto sussista un obbligo giuridico di provvedere secondo quanto previsto dall’art. 117 c.p.a..
Su tale questione vi è costante giurisprudenza favorevole da parte del Tar del Lazio che ha più volte affermato che: “a fronte della motivata e documentata domanda del ricorrente e della descritta inerzia del Ministero competente, risulta palese la violazione del generalissimo principio normato dall’art. 2 della legge n. 241/1990 secondo i principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione, nonché delle precise disposizioni (art. 51, paragrafo 2, direttiva2005/36/CE; art. 16, comma 6, D.Lgs. n. 206/2007, DM n. 191/2003) che imponevano la conclusione del procedimento in esame entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione, termine peraltro scaduto già in data 24 giugno 2015.
Condannando il Ministero a concludere definitivamente il procedimento in esame, emettendo il decreto di riconoscimento del titolo nel termine di 30 giorni dalla notifica della succitata sentenza(cfr.Tar Lazio- Roma sez III bis sent. N. 4180/2016).
Pertanto, è possibile presentare un ricorso volto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e il conseguente obbligo per la stessa di provvedere all’istanza presentata, concludendo il procedimento con un provvedimento espresso da emettere entro 30 giorni.
All’azione proposta dallo studio legale potranno aderire tutti coloro che non hanno ottenuto una risposta all’istanza presentata all’amministrazione competente e volta ad ottenere l’emissione del decreto di riconoscimento del titolo conseguito all’estero per l’esercizio della professione corrispondente in Italia.
Termine per aderire 30 giugno 2018, per informazioni invia una e-mail a: info@avvocatogiovannasarnacchiaro.it
il costo complessivo del ricorso è di € 200,00 da versare sul seguente IBAN: IT81A01 0054 022 00000 00000 941 nella causale inserire la dicitura: RICORSO SILENZIO INDEMPIMENTO ABILITATI ESTERO
Documentazione da inviare: 1. Copia del titolo abilitante; 2. Copia della domanda di riconoscimento inviata; 3. Copia del documento e C.F.;
4. Scheda di adesione; 5. Procura legale.
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