Skip to content Skip to footer

REITERAZIONE CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E PROGRESSIONE STIPENDIALE: ACCOLTO IL RICORSO DAL GIUDICE DEL LAVORO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FROSINONE ACCOGLIE IL RICORSO PROPOSTO DA UN ASSISTENTE TECNICO NEOIMMESSO IN RUOLO

 

Il ricorrente è stato assunto come personale ATA con una pluralità di contratti a tempo determinato dall’anno scolastico 2003/2004 ma la sua retribuzione è rimasta ferma al livello iniziale.

La decisione si fonda sulla clausola 4 comma 1 dell’Accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, la quale sancisce il principio della parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, sotto il profilo delle condizioni d’impiego.

Atteso che secondo la pacifica giurisprudenza della Corte di Giustizia UE il suddetto principio rappresenta una norma ad efficacia diretta, e considerato che, sempre secondo la giurisprudenza della CGUE, nel concetto di condizioni d’impiego rientra anche la fattispecie della progressione stipendiale, il Giudice del Lavoro di Frosinone ritiene che “ …la normativa nazionale in materia, ed in particolare le disposizioni contenute nei vari CCNL succedutesi nel tempo debbano essere disapplicate in modo da conformare l’ordinamento interno a quello comunitario”.

E’ interessante notare che la sentenza che si annota condanna l’Amministrazione a riconoscere al ricorrente la medesima progressione stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato a partire dall’a.s. 2003/2004.

scarica qui la sentenza

SENTENZA LICCARDO

 

Leave a comment

0.0/5