Il tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso di una docente che era stata depennata dalle rispettive graduatorie per aver saltato l’aggiornamento del triennio 2011/2014. la docente aveva poi ripresentato la domanda di aggiornamento nel triennio 2014/2017 ma il Miur non l’aveva reinserita definendo la cancellazione come definitiva.
il giudice del tribunale di Napoli con sentenza n. 2027 del 13.03.2017 ha affermato: “…ritenuta la legittimità della richiesta di reinserimento in graduatoria presentata dalla ricorrente; ordina alle amministrazioni resistenti (Miur e Ufficio Scolastico Regionale della Campania) di provvedere all’inserimento della sig. omissis nella graduatoria ad esaurimento del personale docente …(classe di concorso AAAA) ..per il triennio 2014 – 2017 con il medesimo punteggio detenuto all’atto della cancellazione o comunque di diritto”.
Con grande soddisfazione apprendiamo che in questi giorni anche la Suprema Corte si è espressa con sentenza favorevole per la questione dei docenti depennati, mettendo così un punto fermo ad una annosa e triste vicenda ed incoraggiando i docenti che non hanno visto riconosciuto il loro diritto al reinserimento.
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