Il tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso di un docente che era stato cancellato dalle graduatorie ad esaurimento per non aver aggiornato la domanda per il triennio 2011/2014. Il giudice dopo aver esposto in maniera dettagliata la fattispecie di diritto, ribadendo che esistono due orientamenti giurisprudenziali, ha ritenuto di dover condividere quanto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5285/2017 (già pubblicata su questo sito) affermando che: “…Ritenendo dunque conforme alla lettura delle norme l’ultimo orientamento che non individua una definitività della cancellazione…si è ritenuto non sussistere il sopravvenuto contrasto della disciplina con la legge 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), che ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente e educativo in graduatorie ad esaurimento”. continua il giudice: “La disciplina sopravvenuta, infatti, avrebbe voluto indubbiamente impedire nuovi ingressi di docenti in precedenza non iscritti, introducendo un termine ultimo per l’ingresso nelle graduatorie, ma non avrebbe precluso, invece, i successivi aggiornamenti della graduatoria preesistente rispetto ai docenti già iscritti ed, in particolare, non avrebbe previsto ipotesi di definitiva esclusione dalla graduatoria di questi ultimi in conseguenza della mancata presentazione della domanda di permanenza per uno dei periodi di aggiornamento.
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SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI 2591