Studio Sarnacchiaro
Dura lex, sed lex

Diritto allo Studio

L’analisi dell’art. 34 della Costituzione impone una preliminare indagine di tipo terminologico, volta a chiarire se esiste e qual è la differenza fra diritto all’istruzione e diritto allo studio.La necessità di tale chiarimento si spiega in ragione del differente impiego, da parte degli studiosi, dell’una o dell’altra delle due espressioni. Parte consistente della dottrina preferisce la prima, ritenendola giuridicamente più corretta rispetto alla locuzione «diritto allo studio» (Mastropasqua, Pototschnig, Ruscello); altri autori, al contrario, pur non negando la maggiore correttezza formale e giuridica dell’espressione «diritto all’istruzione», reputano più opportuno parlare di «diritto allo studio»: tale formula sarebbe più moderna e meglio esprimerebbe la nuova fondamentale funzione dell’istruzione, che non è quella di trasmettere un bagaglio culturale già acquisito, bensì quella di garantire la promozione e lo sviluppo della personalità dello studente (Atripaldi, Bruno, Meloncelli). Sicuramente interessante è poi l’orientamento di chi utilizza l’uno e l’altro dei due termini, attribuendo a ciascuno di essi un significato suo proprio (De Simone, Fancellu, Mazziotti Di Celso). Per «diritto all’istruzione» s’intende quello all’istruzione inferiore, di cui sono titolari tutti gli alunni della scuola dell’obbligo. L’espressione «diritto allo studio» indica, invece, il diritto di raggiungere i gradi più elevati degli studi, da riconoscersi non indistintamente in capo a tutti gli studenti, ma solo a quanti fra essi presentino specifici requisiti: capacità, merito, appartenenza a famiglie in condizioni economiche disagiate («privi di mezzi»); perciò si parla di diritto all’istruzione superiore. Quest’ultimo orientamento merita attenzione non solo perché soddisfa quell’esigenza di chiarezza cui poc’anzi si accennava, ma soprattutto perché trova la sua giustificazione proprio nel disposto costituzionale in esame. L’art. 34 Cost., infatti, dà fondamento al diritto all’istruzione nel suo secondo comma; il diritto allo studio si deduce, invece, dalla formulazione del comma successivo. Pertanto, alla luce della nostra costituzione è illegittimo imporre il numero chiuso a determinati corsi di studi.
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