Lo studio legale Sarnacchiaro ha attivato un ricorso al Giudice del Lavoro per i docenti che hanno prestato servizio negli anni scolastici precedenti (dal 2018/2019 in poi) con contratti a termine (30 giugno) e che hanno maturato un numero di giorni di ferie superiore alle giornate di sospensione delle attività didattiche come indicate dal calendario scolastico regionale; difatti, questi docenti sono stati privati del diritto di godere delle ferie pagate e, sussiste, pertanto, una violazione dei diritti dei lavoratori dipendenti sancita dalla costituzione.
Si evidenzia che la Corte di Cassazione con ordinanza n. 16715 del 17.06.2024 ha precisato che ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Possono aderire al ricorso per la liquidazione delle ferie non godute i docenti di ruolo e non di ruolo previo invio di una email allo studio legale con i seguenti documenti:
- procura alle liti;
- scheda anagrafica;
- tabella dei servizi prestati,
- copia dei contratti sottoscritti dal 2018/2019 in poi;
- eventuale copia di contratto a tempo indeterminato;
- stato matricolare;
- copia del documento e codice fiscale;
- atto di diffida.
Si precisa che lo studio legale provvederà all’invio di un’istanza di accesso agli atti amministrativi alle scuole interessate al fine di verificare l’esistenza di ferie non godute ed effettuare un calcolo preciso dell’importo dovuto a titolo di indennità sostitutiva.
Il costo del ricorso è di € 100,00 oltre il contributo unificato di € 49,00 se il reddito del ricorrente e del nucleo familiare convivente sia superiore ad € 38,514,03 riferito ad anno 2023.
Avv. Giovanna Sarnacchiaro
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